In Abruzzo il Tar conferma la bocciatura di gran parte del calendario venatorio. Una vittoria di Wwf e Animalisti italiani. Nelle Marche e in Puglia vittoria dei ricorsi anticaccia. Soddisfazione dell’Associazione vittime della caccia. Rispettate le indicazioni dell’Ispra per la caccia ad alcune specie.
È stata pubblicata l’ordinanza del Tar dell’Aquila che, confermando il proprio decreto urgente dell’8 settembre scorso, ha accolto la richiesta di sospensiva di gran parte del calendario venatorio della Regione Abruzzo avanzata dal Wwf e dagli Animalisti Italiani.
Il Wwf ricorda ora i divieti imperanti:
– è vietata la caccia a Quaglia, Tortora, Allodola, Beccaccia, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione e Pavoncella;
– è vietata la caccia a tutte le specie (quindi l’attività venatoria è vietata completamente) nell’area del Piano d’Azione di Tutela dell’Orso Marsicano (Patom);
– è vietata la caccia a tutte le specie (quindi l’attività venatoria è vietata completamente) nelle decine di Siti di Interesse comunitario e Zone di protezione speciale presenti nella regione Abruzzo.
Non solo. Il Tar ha ulteriormente censurato il calendario venatorio voluto dalla Regione, accogliendo le tesi delle Associazioni, suffragate dal parere dell’Ispra, in merito alla necessità di utilizzare munizioni con pallini privi di piombo in aree a rischio per determinate specie.
«Le nostre tesi – ha dichiarato Dante Caserta, vicepresidente del Wwf Italia – vengono così accolte dalla magistratura amministrativa. È l’ennesima sconfitta sulla caccia inanellata dalla Regione Abruzzo – ha aggiunto il Responsabile Wwf – che su questa materia rimedia continue brutte figure. Speriamo che questa bocciatura faccia riflettere la Giunta regionale ed i partiti che la sostengono sulla necessità di gestire l’attività venatoria in maniera corretta, ritirando, ad esempio, l’atto con il quale è stata recentemente aperta la strada alla caccia di cervi e caprioli nella nostra regione».
Le Associazioni ricordano come nei Siti Natura 2000, purché non sottoposti a tutela di altro tipo (ad esempio perché inseriti all’interno di Parchi o Riserve naturali) la caccia può essere permessa, purché sia scientificamente dimostrata la mancanza di effetti negativi sull’ecosistema o su alcune sue componenti di particolare pregio naturalistico (le aree SIC di Lucoli sono accorpate dal 2004 in quelle del Velino Sirente 7110206).
«La sentenza del Tar – hanno riferito in una loro nota le Associazioni – dimostra ancora una volta la inadeguatezza della Giunta Regionale nella gestione di una materia così delicata come la tutela dell’ambiente naturale e della fauna selvatica». Un nuovo effetto, sempre secondo le Associazioni, dei favoritismi verso l’elettorato venatorio.
Per quanto riguarda invece la mancanza del Piano Faunistico venatorio regionale, il Tar, pur riconoscendo la validità della censura mossa dalle associazioni ambientaliste e animaliste, non ha ritenuto di sospendere del tutto la caccia in quanto la Regione «ha dato inizio alle procedure di elaborazione del Piano Faunistico Venatorio». Ma, sottolineano le Associazioni, come sia possibile che l’avvio delle procedure di elaborazione del Piano Faunistico Venatorio (peraltro già avviate da anni) possa supplire alla sua mancanza non è dato sapere.
Per le associazioni ricorrenti si tratta indubbiamente di una vittoria anche se parziale che consente di tutelare le aree più sensibili e interessanti sotto il profilo naturalistico.
La decisione del Giudice amministrativo creerà non pochi problemi ai cacciatori e ai soggetti incaricati della vigilanza perché non tutte le zone interessate sono tabellate. Solo quelle inserite nelle aree protette sono facilmente identificabili sul campo, mentre per tutte le altre (la cui estensione è pari a circa il 6% della superficie venabile del Piemonte) si dovrà fare riferimento alla cartografia pubblicata sul sito web della Regione.
Regno delle due Sicilie la mappa venatoria dei Borboni |
Anche per le aree percorse dal fuoco, vietate per 10 anni alla caccia (e non tabellate) i cacciatori devono fare riferimento alla cartografia presente in ogni Comune, ma nel caso di Zps e Sic la violazione del divieto di caccia esporrà il cacciatore non ad una semplice sanzione amministrativa bensì ad una più grave sanzione a carattere penale.
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