PARCHI, RISERVE E RETE NATURA 2000: QUALI LE FORME PIÙ EFFICACI DI PROTEZIONE DELLA NATURA?

by Amministratore
Campo Felice Zona di Protezione Speciale e Sito d’Importanza Comunitaria tutelato dall’Unione Europea
La priorità delle aree protette è la conservazione dei valori ecologici, la chiave per raggiungere simultaneamente anche tutti gli altri obiettivi è proprio quella immaginata da Parpagliolo e Sarti già nel 1918 e rilanciata da Pirotta nel 1955 (PEDROTTI, 1998), cioè la divisione in zone a tutela variabile di tutto il territorio protetto, una zonazione, cioè, da definirsi su basi scientifiche attraverso i piani dei parchi. Così la legge (art. 12) prevede la ripartizione del territorio in quattro zone, con diverso grado di tutela e diverse attività consentite: se nella zona A di “riserva integrale” non può essere consentita alcuna attività umana, nella zona B di “riserva generale orientata” possono essere consentite (dietro “nulla osta” dell’Ente parco) “le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’ente parco stesso”; le ”aree di protezione” (zona C) sono invece dedicate alle attività tradizionali agro-silvo-pastorali, che “possono continuare, secondo metodi di agricoltura biologica ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità”; infine, nelle aree più antropizzate, le cosiddette “aree di promozione economica e sociale” (zona D) “sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori”. 
Sono aree protette, secondo la legge, i parchi nazionali e quelli regionali, le riserve statali e quelle regionali. 
Oggi, in Italia, vi sono 24 parchi nazionali istituiti, che coprono complessivamente oltre un milione e mezzo di ettari, pari al 5% circa del territorio nazionale. Le aree protette regionali (ormai oltre 1.000) coprono infine una superficie di più di un milione di ettari. Insieme alle 143 riserve naturali statali, si arriva così ad una superficie formalmente protetta di quasi tre milioni di ettari, pari al 10% circa del territorio nazionale, raggiungendo così finalmente l’obiettivo (“La sfida del 10%”) che era stato lanciato nel 1980 a Camerino dai migliori ecologi e conservazionisti dell’epoca. 
Dopo quasi settant’anni dall’istituzione dei primi parchi nazionali e a venti da quella dei primi parchi regionali, l’Italia si è finalmente dotata di una legge organica “per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese” (legge-quadro n. 394/1991). Come è sostenuto da autorevole dottrina, “la novità storica di questa legge è nel superamento della concezione antropocentrica del diritto; per una volta, non è più l’uomo l’oggetto finale del diritto, ma la natura; ciò che è di tutti, e dunque di nessuno, è definitivamente sottratto allo sfruttamento e all’egoismo individualista della produzione economica” (DI PLINIO & FIMIANI, 1997). Su questa scia, il Consiglio di Stato (Sez. VI), nella storica e modernissima sentenza n. 7472/2004, ha affermato che “la protezione della natura mediante il parco è la forma più alta ed efficace tra i vari possibili modelli di tutela dell’ambiente, il cui peggior nemico è senza dubbio la produzione economica moderna” e che, poiché la ragion d’essere di un’area protetta è la “protezione integrale del territorio e dell’ecosistema”, “l’esigenza di tutelare l’interesse naturalistico è da intendersi preminente su qualsiasi altro indirizzo di politica economica o ambientale di diverso tipo”. Nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato ha anche attaccato frontalmente il concetto di “sviluppo sostenibile” quando applicato all’utilizzazione economica delle aree protette, proponendo di ribaltare completamente la prospettiva e parlare invece di “protezione sostenibile”, che ne è l’esatto contrario, consistendo invece “nei vantaggi economici ed ecologici diretti ed indiretti che la protezione in sé, considerata come valore assoluto e primario, procura” (DI PLINIO, 2008). Lo stesso autore si spinge ancora oltre, affermando addirittura che “la legge-quadro, all’art. 1, dichiara direttamente patrimonio naturale, cioè bene giuridico gli oggetti della natura e ne dichiara l’appartenenza al paese. 
Conseguentemente le aree protette sarebbero beni di proprietà collettiva, in cui l’appropriazione privata è ammessa solo in forma eccezionale, condizionata e subordinata”. Infatti, secondo l’art. 1, comma 3, della legge, le aree protette, il cui territorio è “sottoposto 
ad uno speciale regime di tutela e di gestione”, sono istituite innanzitutto con lo scopo di preservarne i valori ecologici e paesaggistici. La legge enumera però anche altre finalità, risolvendo così con un felice compromesso l’annosa disputa tra i fautori delle aree protette come “santuari della natura” e quelli che insistevano soprattutto sullo sviluppo economico delle stesse aree: tra gli obiettivi delle aree protette sono infatti anche (a) la conservazione dei valori ecologici e paesaggistici (“conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici e di equilibri ecologici”); (b) l’applicazione dei principi della gestione sostenibile che armonizzino l’ambiente naturale e le attività umane (“metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali”); (c) la “promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”; ed infine (d) la “difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici”. 
La Rete Natura 2000 per la protezione della flora, della fauna, degli habitat e delle loro interazioni

La Direttiva 92/43/CEE Habitat segna una svolta fondamentale, in chiave ecologica, della politica europea di conservazione della natura: si passa dalla tutela delle singole specie a quella dei sistemi ecologici (habitat = ecosistemi), considerando le relazioni ecologiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine. L’entrata in vigore della Direttiva dell’Unione Europea “Uccelli” (79/409/CEE) e soprattutto di quella “Habitat” nel 1992 fa così compiere un deciso salto concettuale anche alle normative nazionali del settore, istituendo in modo rigoroso e chiaro una rete di aree protette ad un livello sovranazionale (la Rete Natura 2000), in grado di proteggere efficacemente tutte le specie animali e vegetali rare e minacciate su scala continentale, anche attraverso la protezione dei loro habitat, riconoscendo che un’efficace conservazione delle specie può essere ottenuta solo attraverso la conservazione delle interazioni tra di esse, cioè tutelando i loro habitat naturali. 

Panoramica di Campo Felice

 

La tutela penale di habitat e specie di interesse dell’Unione Europea 
L’imponente corpo normativo di derivazione europea è presidiato da altrettante norme di carattere generale (D.lgs. n. 42/2004 art. 181, opere eseguite in assenza di autorizzazione, c.p. art. 635, danneggiamento, c.p. art. 650, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, e c.p. art. 734, distruzione o deturpamento di bellezze naturali), da quelle sulle aree protette (L. n. 394/1991 art. 13 e 30, interventi non autorizzati in aree protette) e da nuove fattispecie di reato, introdotte nel codice penale dal D.lgs. n. 121/2011 (approvato in recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente), che puniscono severamente ogni azione in danno agli habitat o alle specie protette. L’art. 733-bis c.p. vieta “la distruzione o il deterioramento (compromettendone lo stato di conservazione) di un habitat all’interno di un sito protetto”, mentre l’art. 727-bis c.p. vieta “l’uccisione, la cattura o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, nonché il prelievo o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta”. 
Per “sito protetto” s’intendono le aree classificate come SIC o ZPS in base alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario, mentre per “specie selvatica protetta” s’intendono quelle indicate nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CE “Habitat” e nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, ovunque si trovino (quindi anche al di fuori del territorio protetto da SIC o ZPS). 
Secondo la Corte costituzionale, la tutela del paesaggio (che è uno dei principi fondamentali dell’ordinamento) va intesa nel senso lato della tutela ecologica e della conservazione dell’ambiente, che è un bene giuridico di valore primario e assoluto. Nel 2007, la Corte ha definito l’ambiente come valore costituzionalmente protetto, che ha come oggetto di tutela la biosfera, non solo nelle sue varie componenti, ma anche nelle interazioni fra quest’ultime, i loro equilibri, la loro qualità e la circolazione dei loro elementi: una definizione scientificamente ben fondata sui principi cardine dell’ecologia. Dopo quasi settant’anni dall’istituzione dei primi parchi nazionali e a venti da quella dei primi parchi regionali, l’Italia si è dotata finalmente, nel 1991, di una legge organica per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, la legge-quadro n. 394/1991. Secondo la legge, le aree protette sono istituite innanzitutto con lo scopo di preservarne i valori ecologici e paesaggistici, ma anche per altre finalità di tipo socio-economico, risolvendo così con un felice compromesso l’annosa disputa tra i fautori delle aree protette come “santuari della natura” e quelli che insistevano soprattutto sullo sviluppo economico delle stesse. 
Estratto dallo studio di Bruno Petriccione 
Associazione Appennino Ecosistema – L’Aquila
Si ringrazia l’autore per l’autorizzazione alla pubblicazione

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